Degli
abusi nel prender le messe
di
S.Alfonso Maria de'Liguori
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Ultimamente
in questo anno 1768. si è ristampato in Napoli un
libro di un autore anonimo, intitolato: Dissertazione
sull'onorario delle messe. Tutto l'intento dell'autore
è di far vedere i gran disordini e peccati di simonie,
sacrilegi, e scandali, che nascono dall'uso di prendere
i sacerdoti gli onorari, o siano stipendi da' fedeli in
particolare, coll'obbligo di applicar le messe specialmente
secondo la loro intenzione.
Non
ha dubbio, che ne' primi secoli della chiesa non vi era
il pericolo degli abusi, che poi si sono introdotti coll'uso
degli onorari; poiché allora uno era che celebrava,
il vescovo o altro sacerdote, e tutti i fedeli nel dirsi
la messa faceano le loro oblazioni di pane e di vino, ed
anche di cose comestibili; ed appresso cominciarono ad offerire
ancor danari, che si riponevano in tanti cassettini, e poi
si presentavano. Indi i ministri del celebrante (il diacono
nella chiesa greca, ed il suddiacono nella latina) facean
consapevole il sacerdote sull'altare delle persone offerenti,
acciocché le nominasse sull'altare, o pure le raccomandasse
a Dio per li loro bisogni; e 'l Signore secondo la sua divina
volontà, e secondo la disposizione degli offerenti,
compartiva loro le grazie in virtù di quel sagrificio,
di cui ciascuno participava, per quanto n'era capevole giusta
il suo merito, e giusta i divini giudizi.
Ma
verso l'ottavo secolo cominciarono ad introdursi le messe
manuali, o siano prezzolate, come le chiama l'anonimo, colle
quali si conveniva, che colla retribuzione di qualche somma
il sacerdote si obbligasse di applicare il frutto medio
di quella messa a beneficio di colui che quella somma pagava.
Con
questo nuovo costume andò di mano in mano cessando
quello delle obblazioni; e tuttavia crescendo l'uso di queste
messe dette in particolare per coloro che davano la limosina,
avvenne, che nel secolo XII. si trovò affatto cessato
l'uso delle obblazioni; poiché tutte le messe ordinariamente
non si diceano più in comune, ma si applicavano a
coloro che davano lo stipendio.
Con
ciò non si nega, che cominciarono ad introdursi molti
abusi, ora per parte de' preti, ed ora per parte di coloro
che davano a celebrar le messe. Molti preti per cupidigia
di lucrare cercavano di prendere a celebrare quante messe
poteano. Alcuni giungeano a dir molte messe in un solo giorno,
non già per divozione, e neppure per necessità,
ma solo per ansia di guadagno. Altri obbligavano i loro
penitenti, e gl'infermi a cui assistevano, a far loro, o
lasciare più stipendi di messe. Altri giunsero, come
scrive il card. Bona, ad esigere più limosine per
la stessa messa, con dire avanti l'offertorio tre o quattro
introiti, più epistole, più evangeli, orazioni,
e collette; e queste messe erano chiamate bifaciate, o trifaciate,
ac si vellent vendere rem profanam imprudenter, come disse
il concilio toletano.
E
ciò fu causa di molte sollecitudini nella chiesa,
sì per evitar l'avarizia de' preti, sì per
evitar quella de' secolari ed ancora acciocché non
restassero defraudate le intenzioni di coloro che davano
la limosina. Onde la s. sede sempre vigilante e provida
ad estirpar gli abusi che s'intromettono nelle cose sagre,
ha cercato sempre di abolire specialmente gli abusi, che
per le false opinioni di alcuni si sono introdotti in questa
materia delle messe prese colla limosina.
Sotto
Urbano VIII. dalla s.c. del concilio con più decreti
fu ordinato, che chi avea ricevuta una limosina colla promessa
di celebrar la messa, fosse tenuto ad applicarla per quella
persona, ancorché la limosina fosse stata inferiore
alla stabilita nella diocesi. Di più fu ordinato,
che ricevendo il prete da più persone varie picciole
limosine per dirne messe, fosse tenuto a celebrarne tante,
quante ne capissero secondo la tassa stabilita. Di più
fu ordinato, che chi ricevesse una limosina pingue, fosse
tenuto darla tutta al celebrante senza ritenerne alcuna
parte, ancorché il celebrante se ne contentasse.
E ciò fu confermato poi da Benedetto XIV. colla sua
bolla Quanta cura, dove fu imposta
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la
scomunica a' laici, e la sospensione a' chierici, che ritenessero
parte della limosina data; vedi il card. Lambertini notif.
56. tom. 2. num. 6.
Di
più ne' decreti di Urbano VIII. fu ordinato, che
gli amministratori delle chiese non potesser ritenere alcuna
parte delle limosine di messe date a celebrare, per riguardo
delle spese della celebrazione, se non quando le chiese
non avessero modo da supplire, per essere affatto povere.
Si veda Lambertini nella citata notif. 56. num. 12. In oltre
dalla s.c. del concilio a' 6. di luglio 1726. fu disposto,
che gli arcipreti non fossero tenuti a somministrare gli
utensili a' celebranti nelle loro chiese, ancorché
quelli dovessero ivi celebrare per obbligo di cappellania.
In quanto poi alle messe avventizie, che i rettori delle
chiese neppure eran tenuti a dar gli utensili, se non quando
essi acconsentivano, che quei sacerdoti venissero nelle
loro chiese a celebrare. Vedi Lambertini nel luogo citato
num. 13.
Di
più così da Urbano VIII., come da Alessandro
VII. nella propos. 10. da lui dannata, fu proibito il ricevere
lo stipendio per più messe, e poi offerirne una sola.
Sotto lo stesso Alessandro VII. dalla s.c. a' 13. di dicembre
1659. fu proibito il ricevere per una messa due limosine,
una per l'applicazione del frutto soddisfattorio, e l'altra
del frutto impetratorio. Di più lo stesso papa Alessandro
VII. per la congregazione del s. officio a' 7. di settembre
1665. condannò fra l'altre questa proposizione: Duplicatum
stipendium potest sacerdos pro eadem missa licite accipere,
applicando petenti partem etiam specialissimam fructus ipsimet
celebranti correspondentem. Sotto Innocenzo XI. dalla
s.c. si proibì a' cappellani d'applicare la messa
per altri ne' giorni di lecita vacanza, fuorché per
li fondatori. Di più fu proibito a' cappellani obbligati,
ma senza l'obbligo di soddisfare per se stessi, l'astenersi
qualche volta dal celebrare, e non soddisfare all'obbligo.
Essendosi
poi osservato, che il concilio di Trento1 proibisce il dare
doni per le messe novelle, ed essendosi disputato, se fosse
lecito al sacerdote novello il ricevere qualche obblazione
nella stessa messa, Gregorio XIII. udito il parere della
s.c. nel 1573. decretò: Licere se vertere in medio
altaris ad populum, et accipere oblationes, non autem circumire
ecclesiam.
Di
più fu stabilito ne' decreti di Urbano, che dove
il testatore non avesse per le messe da lui lasciate determinata
alcuna certa limosina, quella dovesse determinarsi dal vescovo,
secondo il costume della città, o della provincia.
Di più da alcuni si asseriva, non potersi dare da'
laici per la messa una limosina maggiore della stabilita
dal vescovo, ancorché fosse offerta di loro spontanea
volontà; ma dalla s.c. del concilio in una risoluzione
fatta a' 16. di gennaio 1649.2 si legge, che fatto il dubbio
se possa il vescovo proibire sotto pena di censura a' laici
il dare a' sacerdoti una limosina più pingue della
tassa, e se i sacerdoti potessero riceverla; si rispose
dalla s.c., prohiberi non posse. Fu dubitato ancora, se
il vescovo possa proibire a' preti l'accettare messe per
lo stipendio minore d'un giulio, e dalla s.c. fu risposto,
che ben può proibirlo, ed imporre la pena a' celebranti
per minor quantità. Vedi presso Lambertini3.
Fu
dubitato, se chi non fosse obbligato che alla sola celebrazione,
possa ricevere un'altra limosina per l'applicazione della
messa; il p. Passerino dicea che sì, e lo stesso
sente l'autore dell'Istruzione per li confessori novelli
stampata in Roma4. Ed in conferma di ciò il p. Gavanto5
sulle rubriche riferisce la seguente risoluzione della s.c.
del concilio a' 13. di luglio 1630., ove si disse: Quod
quando in fundatione beneficii cautum est, non teneri celebrantem
ad applicationem sacrificii, eo casu poterit accipere novum
stipendium. All'incontro il p. Diana, come scrive il
card. Lambertini6 dice, che la s.c. sempre sentì,
non esser mai lecito ne' termini suddetti a' sacerdoti ricever
doppio stipendio; ed in favor di ciò portasi un'altra
risoluzione della stessa s.c. del concilio delli 9. di gennaro
1627., in cui sta scritto: An omnes sacerdotes qui nulla
alia obligatione in confraternitatibus, vel monasteriis
monialium celebrant, quam pro ornatu ecclesiae, vel ut confratres,
vel moniales satisfaciant praecepto audiendi missam, possint
ultra stipendium quod recipiunt a confraternitate,
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vel
monialibus, aliud recipere?
S.C. concilii 9. ianuarii et 6 februarii anni 1627. in Traguriensi
respondit, non posse. Il lodato card. Lambertini, parlando
di tal punto, scrive così: «Ma sapendo noi
per esperienza, quanti sono gli errori, e gli equivoci,
che si prendono dagli autori in ciò che riguarda
le risoluzioni delle sagre congregazioni; e sapendo altresì
quali siano quegli autori, a' quali in ciò può
darsi fede; non essendo a noi in tanti anni di segretariato
della s.c. passata mai per le mani veruna delle risoluzioni
su questo punto, lascieremo il punto in quel grado in cui
è, sinché avremo lumi più sicuri. E
poi soggiunge: Tanto più che non è così
facile il caso di chi sia obbligato alla sola celebrazione,
e non all'applicazione, bastando per l'applicazione l'ordine
di celebrare; ed è peso di chi pretende escluder
l'applicazione, mostrarlo con prove chiare, che il fondatore
abbia voluta la sola celebrazione, lasciando al celebrante
la sola libertà dell'applicazione.» E ciò
dice esser conforme al decreto della s.c. del concilio nella
causa Tinen. a' 18 di marzo 1668.1, al quale attesta essersi
sempre aderito, ove essendo appunto il caso, che dal testatore
era fondata la cappellania col peso di celebrare, ma senza
dichiararsi in benefizio di chi dovesse applicarsi la messa,
la s.c. rispose, doversi applicare per l'anima del testatore.
Il
maggiore abuso che regnava, e volesse Dio che oggidì
anche non regnasse, al quale bisognò rimediare, fu
l'attrasso di messe che i sacerdoti accumulano sempre l'une
sopra l'altre, senza mai soddisfarle: onde ne' decreti di
Urbano VIII. fu proibito di non prender limosine cotidiane
di messe, se prima non si fossero adempiti i pesi antecedenti.
Fu spiegato non però il detto decreto, dicendosi,
che poteano riceversi nuove limosine, dummodo infra modicum
tempus possent omnibus satisfacere. Indi a' 17. di luglio
1655. spiegò la s.c., modicum tempus intelligi infra
mensem, come si legge nel lib. 19. dei decreti pag. 497.
presso Lambertini cit. not. 56. num. 14.
Ma
il zelante anonimo non soddisfatto di tali rimedi va cercando
altri mezzi, affin di veder tolti questi abusi, che avvengono
per causa degli onorari. Riferisce in primo luogo il mezzo
progettato da Pietro Cantore, il quale mezzo non so come
possa accordarsi colla pietà, mentre dice, che dovrebbe
diminuirsi il numero delle chiese, e de' preti, di modo
che in ogni paese vi fossero i soli ministri, che sono assolutamente
necessari.
Riferisce
l'altro mezzo di Giovan Gersone, il quale vorrebbe, che
ogni sacerdote vivesse con qualche onesto mestiere, come
vivea s. Paolo, senza esiger alcuna limosina dalle messe
che celebra. Lo stesso anonimo nonperò non approva
questo mezzo, dicendo così: «Pare, che non
sia molto praticabile, poiché alla fine non tutti
i sacerdoti hanno la scienza, i lumi, e molto meno lo zelo
di s. Paolo: tutti non possono nel medesimo tempo guadagnarsi
il vitto col lavoro delle mani, e far le funzioni di un
ministero, che gli ricerca tutti interamente. L'applicazione,
lo studio, e l'orazione sono assolutamente necessari a questo
formidabile impiego: chi vuol fare il suo dovere, com'è
necessario, e come dee, non ha molto tempo che gli avanzi.
In oltre qual arte, qual genere di professione potrebbe
abbracciarsi in una età già avanzata, e in
niuna maniera capace di tali lezioni? Qualunque commercio
è proibito da' santi canoni agli ecclesiastici; s.
Paolo proibisce loro le occupazioni secolari, come contrarie
al raccoglimento, alla gravità, e santità
del loro stato. Nemo militans Deo implicat se negotiis secularibus,
ut ei placeat, cui se probavit2. La distrazione e dissipazione
sono di ostacolo allo studio ed all'orazione, tanto pubblica,
che particolare. Aggiungete a tutto ciò la mancanza
de' soccorsi per perfezionarsi e riuscire, la difficoltà
della vendita delle loro manifatture, finalmente il poco
vantaggio che ne trarrebbero: se gli artigiani di un villaggio,
e qualche volta anche quelli delle città durano gran
fatica a procurarsi il bisognevole semplicemente, e frugalmente;
qual guadagno potrà fare un vicario, o un paroco
di campagna, col tornio, col pennello, colla vanga, e cogli
altri strumenti di una profession conveniente? Non è
dunque possibile, che un uomo occupato ad istruir se stesso,
e gli altri, possa contribuire col suo lavoro al proprio
mantenimento. Questo è quanto potrebbero fare alcuni
sacerdoti senza occupazioni,
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o
religiosi esclusi dalle funzioni del santo ministero, e
poco dediti allo studio.»
L'autore
di poi accenna qualche altro mezzo pensato da altri, ma
che neppure gli soddisfa; onde finalmente conclude, che
per metter fine a tanti sconcerti, sacrilegi, ed abusi,
il vero ed unico mezzo è di abolire le messe manuali,
o siano prezzolate, com'egli le chiama; e perciò
esorta di riprender l'uso de' secoli antichi, ne' quali
i vescovi, o pure uno de' sacerdoti dicea la messa, ed i
fedeli assisteano, e vi faceano le loro offerte, che poi
servivano per lo mantenimento de' sacerdoti, delle chiese,
e de' poveri. Qui bisogna esaminare, se tal mezzo meditato
dall'autore sarebbe per riuscire utile, o nocivo al profitto
spirituale de' fedeli.
È
certo, che sono ben lecite le messe private, checché
dicansi i novatori, che le riprovano, sul principio, ch'essi
negano farsi nella messa l'obblazione di un vero sacrificio,
dicendo, che la messa è istituita a solo fine, che
i fedeli ricevano la comunione nella messa comune; onde
dicono, che tutte le altre messe private sono state introdotte
dai sacerdoti per solo fine di guadagnare. Ma su questo
punto hanno scritto contra di loro a lungo molto gravissimi
autori1.
Ed
in verità per niun capo mai possono dirsi illecite
le messe private; né vi è stato mai alcun
precetto della chiesa, con cui si fosse ordinato, che solo
pubblicamente si celebrasse. Anzi dall'istoria ecclesiastica
si ha, che molti santi anche anticamente usavano le messe
private. Dagli atti di s. Lucina si sa, che in sua casa
celebrò s. Marcello papa. S. Gregorio Nazianzeno
scrive2, che s. Gregorio suo padre celebrava privatamente
nella sua camera. S. Ambrogio anche celebrò in Roma
in una casa di là dal Tevere, come scrive Paolino.
Uranio attesta, che s. Paolino di Nola poche ora prima di
morire celebrò in un altare preparato avanti il suo
letticello. Narra Filostorgio3, che s. Luciano martire,
stando lacerato dalle ferite, e moribondo, e non avendo
altare, disse la messa sovra il suo medesimo petto. Scrive
s. Gregorio4, che Cassio Narniese celebrava ogni giorno,
benché alla sua messa non vi fossero astanti. Il
p. Giovanni Mabillon5 dimostra, che s. Goar anacoreta, s.
Geremaro, e Licinio vescovo andegavense, ed altri molti
nel secolo VI. e VII. celebravano ogni giorno; sicché
in quei tempi era grande il numero delle messe private.
Quindi
Carlo V. ed altri principi, parlando di quell'articolo della
confessione augustana, nel quale si proibivano le messe
private, dissero: Hac enim abrogatione missarum, cultus
Dei minuitur, sanctis subtrahitur honor, defuncti debitis
spoliantur suffragiis, et vivorum devotio aufertur et frigescit.
Similmente il card. Bona dimostra, che anche anticamente
nello stesso giorno si celebrava un gran numero di messe.
Presso Onorio e Teodosio leggesi, che nella chiesa costantinopolitana
furono costituiti 950. sacerdoti decani, come costa anche
dalla l. Non plures, cod. Iust. de sacros. eccl. In oltre
al principio della chiesa vi fu l'uso di promuovere altri
sacerdoti fuori de' curati, i quali sarebbero stati inutili,
se avesse dovuto celebrarsi la sola messa pubblica, che
da' soli curati si celebrava. Si aggiunge quel che scrive
Allazio, che anche i greci spesso celebravano privatamente,
senza che vi fosse chi si comunicasse.
Oppongono
i novatori, che Gesù Cristo dopo aver celebrato nel
giorno della cena, disse: Hoc facite in meam commemorationem.
Ciò importava (dicono), che i sacerdoti avessero
celebrato, come celebrò Gesù Cristo, con distribuir
la comunione. Si risponde, che quell'Hoc facite riguardava
la sostanza, e la sostanza del celebrare importa solo, che
si faccia il sagrificio, e che non si nieghi la comunione
a chi la domanda, purché non ne sia indegno.
Oppongono
inoltre quel che dice l'apostolo nell'epistola 1. ad Cor.
10. 16., dove chiama la messa, participationem Corporis
Domini. E ciò che dice al cap. II. della stessa epistola:
Manducari dominicam coenam. Ma da questi testi altro non
ne siegue, che non sia proibito di ricever il sagramento
dell'altare ad ognuno che vuole parteciparne. Del resto
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sappiamo,
che quantunque nella messa niuno si comunichi, pure il sacerdote
dice quelle parole: ut quotquot ex hac altaris participatione
etc. Poiché molti se non realmente, almeno spiritualmente
ne partecipano; dal che si ricava ancora, che per ragion
del frutto generale ogni messa è sacrificio pubblico,
il cui frutto vien partecipato ad ogni fedele che sta in
grazia.
In
quanto poi alle messe prezzolate, cioè applicate,
non gratis, ma colla retribuzione della limosina, dice l'anonimo,
che per undici secoli queste non furono usate nella chiesa,
poiché celebravasi la sola messa delle obblazioni.
E con ciò asserisce insieme per certo1, che il celebrarsi
in pane azimo cominciò solo verso lo stesso secolo
XI., e che prima sempre si celebrò in fermentato.
Ma io trovo, che molti gravissimi autori indotti da forti
argomenti stimano, esser probabile, che per li primi secoli
indiscriminatamente celebravasi ora in azimo, ed ora in
fermentato; anzi Giovenino2 dice assolutamente: Per sex
priora secula latinos fermentatos et azymos indifferenter
consecrasse. Circa septimum aliquas ecclesias adhibere
coepisse solum azymum; deinde illarum ecclesiarum usum alias
occidentales ante nonum seculum ubique amplexas fuisse.
Onorato
Tournely3 scrive, che s. Tommaso4, Alexander Alensis5, ed
altri antichi scolastici stimarono, che così la chiesa
greca, come la latina nei primi secoli usarono sempre di
celebrare in azimo; e ciò sino ad Ebione eretico,
che volle metter l'osservanza unitamente della legge vecchia
e nuova. Dice, che vi furono altre opinioni antiche, che
poi nelle scuole non hanno avuti difensori. Scrive poi,
che tre sono oggi le opinioni più rinomate. La prima
è di Giacomo Sirmondo in disquis de azymo in tom.
4. eius operum; dice ivi, che la latina per 800. e più
anni adoperò il fermentato; ma dall'886, sino al
1053. a tempo di Michele Cerulario si servì dell'azimo.
La seconda è del p. Mabillon in diss. de pane azymo
et ferment., dove coll'autorità di Cristiano Lupo6
vuole, che fin dal tempo degli apostoli la latina si è
servita sempre dell'azimo; e lo stesso tennero il card.
Uberto, Ruperto, Giacomo de Vitriaco, Innocenzo III. ed
altri. La terza è del card. Bona7, che dice, che
i greci sempre hanno usato il fermentato, ma i latini ne'
primi secoli usarono or l'azimo, ed ora il fermentato, secondo
l'opportunità de' tempi, e de' luoghi, e che non
prima del secolo X. usarono comunemente l'azimo. Onde Tournely
così da queste autorità, come da altri documenti
conclude, potersi probabilmente giudicare, che ne' primi
secoli anche i greci usassero l'azimo secondo la sentenza
di san Tommaso: e che i latini ne' primi secoli sino al
nono si servissero promiscuamente così dell'azimo,
come del fermentato. Sicché da tutte le autorità
di questi eruditissimi autori altro non si ricava in questa
sì dibattuta quistione, che le opinioni accennate
sono tutte incerte.
In
quanto poi al principio delle messe date a celebrare colla
limosina, io trovo, che il loro uso cominciò molti
secoli prima del secolo XI. Il card. Bona scrive, che in
tempo di s. Pier Damiani principiarono a dirsi le messe
prezzolate, credendo i fedeli, che facendo celebrar la messa
specialmente per essi, quella specialmente loro giovasse;
ed indi in poi cominciò a cessare l'uso delle obblazioni
nelle messe comuni. Si sa ancora dall'istoria, che in mezzo
al secolo VIII. s. Grodegando, stimato il ristauratore della
vita comune de' chierici, permise a' sacerdoti del suo clero
di ricevere, e servirsi ciascuno in particolare di quanto
gli era offerto per la propria messa; e dice il p. Mabillon,
che ciò si fece poi universale verso il secolo XII.
Di più il Tommasino8 scrive, che sin dal tempo di
Pipino e di Carlo Magno, si diceano le messe collo stipendio:
At Pipini et Caroli Magni aevo iam coeperant fideles
singuli suam privatim praesbitero cuipiam stipem erogare,
ut eis sacrificii exuberantem fructum in se derivarent,
in proximos, vel amicos vitae compotes adhuc, vel defunctos.
Anzi presso il card. Lambertini nella cit. notif. 56. n.
1. il p. Francesco Berlendi teatino nella sua dotta dissertazione
delle oblazioni dell'altare9 pretende, che l'uso di tali
onorari fu più antico del detto secolo VIII.
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L'anonimo
dice, esser una temerità il dire, che la messa applicabile
ad uno non giovi egualmente a tutti. E porta l'autorità
di Gersone, il quale scrive: «Una chiesa che abbia
il costume di soddisfare con una sola messa a molti anniversari,
ben può continuare senza aver bisogno del consenso
di coloro che gli hanno richiesti.» Io per me non
intendo, come questa dottrina di Gersone possa esser approvata
dagli altri. E così anche non intendo, dove consista
la temerità, di cui condanna l'anonimo chi dice,
che la messa applicata particolarmente all'offerente giovi
più a lui, che agli altri.
L'anonimo
parla colla sentenza, che il frutto della messa sia d'infinito
valore; così per altro tengono il Gaetano, Melchior
Cano, ed altri; nondimeno è più comune la
contraria di s. Tommaso1, s. Bonaventura2, Scoto3, Suarez4,
Soto5. E lo stesso dicono Bellarmino, Gabriele, Durando,
Maggiore, ed altri. Dicono questi, che altro è il
valore del sacrificio, che significa la dignità della
cosa oblata; altro è l'effetto del sacrificio, il
quale effetto non si appartiene alla sufficienza, ma alla
efficacia che Gesù Cristo ha voluto dargli limitatamente
secondo la sua volontà. Ciò par che lo tenga
per certo il p. Natale Alessandro, mentre assolutamente
scrive: Non aeque prodest singulis, ac si pro uno solum
offerretur; virtus enim illius (sacrificii) secundum hanc
rationem spectata, finita est. Quod autem est finitum, si
dividatur inter plures, non aeque prodest singulis, ac si
uni tantum applicaretur6. Il cardinal Bona dice, esser
comune la sentenza, che il frutto medio, di cui parliamo,
non sia estensivamente infinito: De hoc fructu medio
communis sententia est non esse infinitum extensive7.
Domenico
Soto, parlando dell'opinione contraria, scrive, ch'egli
non solamente sempre l'ha stimata falsa, ma di più
opposta alla pratica antichissima della chiesa: Semper sum
arbitratus, non solum falsam esse, verum antiquissimo ecclesiae
usui contrariam8. Lo stesso scrive Du-Hamel9, dicendo, che
la messa vim habet bona impetrandi pro quibus offertur;
e dice, che id probat perpetuus ecclesiae usus. Indi soggiunge,
che sebbene la messa è di valore infinito a riguardo
della cosa oblata, nondimeno il Signore ha voluto, che l'effetto
fosse finito secondo la sua disposizione: e ciò per
più ragioni, ma specialmente, ut per reiteratas
oblationes frequentius recoleremus memoriam mortis, quam
pro nobis passus est in cruce. Lo stesso scrive Tournely10.
Studium, laborem, ac vigilantiam nostram hac ratione
Deus excitare voluit, nempe, ut pro mensura nostrae pietatis
ac religionis, maiorem vel minorem sacrificii fructum perciperemus.
Ed in ciò rapporta la dottrina di s. Tommaso11 che
scrisse: Quamvis haec oblatio ex sui quantitate sufficiat
ad satisfaciendum pro omni poena, tamen fit satisfactoria
pro illis, pro quibus offertur, vel etiam offerentibus secundum
quantitatem suae devotionis, et non pro tota poena.
Né
vale il dire, che la messa è lo stesso sacrificio
che quello della croce, solo nel modo di offerirlo diverso,
come insegna il tridentino; onde essendo l'uno e l'altro
d'infinito valore, tanto giova una messa, quanto dieci.
Si risponde, che il sagrificio della croce fu per soddisfare
i peccati degli uomini, ed essendo già fatta, o sia
apparecchiata questa soddisfazione, non vi è più
bisogno di replicarla; ma il frutto della messa non opera
per soddisfazione, ma per applicazione del sacrificio della
croce, e perciò si riceve di nuovo, sempreché
si rinnova.
L'uso
di applicar le messe agli offerenti, affinché specialmente
loro giovino, non può difficultarsi che sia approvato
dalla chiesa, come scrive il card. Lambertini nel principio
della sua notif. 56., dicendo: La limosina, che secondo
l'universal disciplina della chiesa si dà a' sacerdoti
per l'applicazione del frutto medio del sagrificio a pro
dell'offerente ec. E perciò nel messale vi sono notate
le messe per più persone particolari, pro episcopo,
pro infirmo, pro uno defuncto. Nel concilio di Costanza
can. 19. fu condannata fra l'altre la proposizione di Wicleffo,
che diceva:
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Speciales
orationes applicatae uni personae per praelatos vel religiosos,
non plus possunt eidem prodesse, quam generales ceteris
partibus. In oltre il concilio di Trento ordina, che nella
riduzione delle messe vi sia l'obbligo di farsi sempre appresso
special memoria degli antichi benefattori; dunque secondo
il tridentino questa special memoria giova più a'
benefattori, che l'applicazione generale.
L'anonimo1
dice, che appartenendo l'eucaristia alla carità,
e contenendo in sé l'oggetto della carità,
ch'è Gesù Cristo, i suffragi che si fanno
per carità nella messa tanto giovano a tutti, quanto
ad uno; ed in ciò rapporta un testo di s. Tommaso:
Si valor suffragiorum consideretur secundum quod valent
ex virtute caritatis unientis membra ecclesiae, suffragia
pro multis facta tantum singulis prosunt, ac si pro uno
tantum fierent2. Così trovo notato presso l'anonimo.
All'incontro il medesimo autore soggiunge nello stesso luogo,
che il s. dottore scrive appresso, che questa specie di
soddisfazione offerta per li morti, rispetto all'intenzione
di coloro che desiderano procurare il suffragio più
presto ad alcuni che ad altri, a riguardo di tale intenzione
giova più a coloro, per cui è fatta, che per
gli altri; ed ivi riferisce l'altro testo di s. Tommaso:
Tunc magis valet suffragium alicui, quod pro eo singulariter
fit, quam cum fit pro eo communiter, et multis aliis.
Ma all'autore non piace questo discorso di s. Tommaso, e
dice, che sarà sempre difficile, per non dire impossibile,
il determinare il minore o il maggior frutto che ne può
ricevere il particolare. Del resto s. Tommaso dice: Tunc
magis valet suffragium alicui, quod pro eo singulariter
fit, quam cum fit cum eo communiter, et multis aliis. Almeno
scrivendo ciò s. Tommaso non potrà più
stimarsi come temerità, come di sovra l'ha chiamata
l'autore, il dire che una messa applicata singolarmente
ad uno, non giova egualmente agli altri.
Si
aggiunge a tutto ciò quel che si disse nel concilio
di Lambert su questo punto: Absit enim, ne a quocumque catholico
credatur, tantum intentione prodesse missam unam devote
celebratam pro mille hominibus, pro quibus forsan dicitur,
quantum si multae missae pro eis devotione simili canerentur.
Così leggo presso lo stesso anonimo, il quale risponde,
che questa è una distinzione metafisica, che non
la trova ne' concili; ma non perché egli non la trova,
sarà ella falsa. Se non trova espressa questa distinzione,
la troverà almeno accennata; almeno certamente non
troverà ne' concili detto il contrario, che tanto
vale una sola messa applicata per uno, quanto vagliono mille:
cosa difforme al senso comune de' fedeli.
Da
tutto ciò nondimeno che si è detto conclude
il p. Colet continuatore di Tournely, parlando dell'onorario
della messa: Citra summam temeritatem, aut quid temeritate
peius, culpari non potest, quod tota per orbem frequentat
ecclesia3. Ed ivi riferisce, che nel 1521. la facoltà
parigina condannò sei proposizioni, che riprovavano
lo stipendio della messa. Parimente dice il card. Lambertini4,
essere una temerità troppo sfacciata il condannare
le messe prese colla limosina: ecco com'egli parla: «Essendo
introdotta nella chiesa universale l'usanza di dare o ricevere
la limosina della messa, non essendovi cosa più equa,
che chi serve all'altare, viva dell'altare, sarebbe una
troppo temeraria sfacciataggine il condannarla» come
pare che voglia condannarla l'anonimo. Egli dice che il
citato testo, Qui altari servit, de altari vivit,
non s'intende dello stipendio della messa dato in particolare;
ma così l'intende il suo Gersone5, ove così
scrive: Sufficere debet ad consensum unius veritatis
usus totius communis ecclesiae, qui sic habet, et recipit;
cui si quis detrahit, imprudenter se decipit etc. Nihil
aequius secundum omnem legem esse deducit apostolus6, quam
qui altari servit, de altari vivat. E lo stesso insegna
s. Tommaso, come appresso vedremo, e tutti i teologi.
Né
è vero, che tutti i patti che si fanno circa gli
stipendi della messa, siano illeciti, come simoniaci, o
turpi, secondo dice l'anonimo. Egli adduce in prova di ciò
le parole del tridentino7, ove si legge: Atque ut multa
paucis
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881 -
comprehendantur,
in primis, quod ad avaritiam pertinet, cuiusvis generis
mercedum conditiones, pacta, et quidquid pro missis novis
celebrandis datur, necnon importunas atque illiberales eleemosynarum
exactiones, potius quam postulationes, aliaque huiusmodi,
quae a simoniaca labe, vel certe a turpi quaestu non longe
absunt, omnino prohibeant.
E con ciò l'anonimo conclude, che tutte le limosine
delle messe, che si convengono con patto, sieno simoniache,
o infette di turpe lucro. Ma bisogna considerare le parole
del concilio da parte a parte. Dice ivi il concilio primieramente:
Quod ad avaritiam pertinet, cuiusvis generis mercedum
conditiones, pacta, et quidquid pro missis novis celebrandis
datur. Vuole dunque il concilio, che si proibiscano
tutte le condizioni e patti, che appartengono all'avarizia:
l'avarizia è peccato contra la giustizia: differisce
il cupido dall'avaro: il cupido è quegli che anela
di sempre accumular ricchezze; l'avaro è quegli che
si prende o vuol prendersi ciò che non è suo:
sicché s'intendono proibiti tutti quei patti e condizioni,
che si appartengono all'avarizia, cioè che sono ingiusti.
Seguita: Et quidquid promissis novis celebrandis datur.
S'intende di quel che si dà nelle messe novelle:
per intelligenza del che bisogna sapere, che fu fatto il
dubbio, se poteva il sacerdote novello ricevere le obblazioni
che gli si davano in dir la prima messa. Dalla sagra congregazione,
come si legge nel decreto presso Lambertini1, e come notammo
di sovra al n. 10. fu risposto, che sì, ma che non
potesse andar girando per la chiesa a raccoglier le dette
obblazioni. Seguita: Nec non importunas, atque illiberales
eleemosynarum exactiones, aliaque huiusmodi, quae a simoniaca
labe vel a turpi quaestu longe non absunt. Sicché
quelle sole esazioni sono simoniache, o turpi, che sono
importune, o non libere, ma non già le altre che
sono libere e spontanee.
Molto
notabili son le parole che soggiunge qui il lodato card.
Lambertini: «Dovendo ciascun sacerdote aver presente
la massima, che la limosina della messa non è prezzo
della consecrazione dell'eucaristia, ma un aiuto pel sostentamento,
giusta la dottrina di s. Tommaso.» Ed ecco quel che
insegna s. Tommaso2: Dispensantur autem sacramenta per
ecclesiae ministros, quos oportet a populo sustentari, secundum
illud3: Nescitis, quoniam qui in sacrario operantur,
quae de sacrario sunt edunt; et qui altari deserviunt, cum
altari participant? Sic ergo dicendum est, quod accipere
pecuniam pro spirituali sacramentorum gratia est crimen
simoniae; accipere autem aliqua ad sustentationem eorum
qui sacramenta Christi ministrant, secundum ordinationem
ecclesiae et consuetudines approbatas, non est simonia neque
peccatum; non enim sumitur tanquam pretium mercedis, sed
tanquam stipendium necessitatis. E citasi ivi s. Agostino4:
Accipiant sustentationem necessitatis a populo.
E
parlando s. Tommaso specialmente della limosina della messa5
dice: Sacerdos non accipit pecuniam quasi pretium missae
decantandae (hoc enim esset simoniacum), sed quasi stipendium
suae sustentationis.
Nell'articolo
poi terzo il santo stende la ragione di tale stipendio,
dicendo: Oportet (sacerdotem) a populo sustentari, cui
spiritualia administrat, secundum illud6: Quis militat suis
stipendiis unquam? quis pascit gregem, et de lacte gregis
non manducat? Et ideo vendere aut emere, quod spirituale
est, simoniacum est; sed accipere aut dare aliquid pro sustentatione
ministrantium spiritualia, secundum ordinationem ecclesiae,
et consuetudinem approbatam, licitum est: ita tamen, quod
desit intentio emtionis vel venditionis: et quod ab invitis
non exigatur per spiritualium subtractionem quae sunt exhibenda.
Ed
altrove7 dice il santo, parlando de' patti: Facere pactionem
de missa celebranda, est simonia etc. Ma quando? eccolo:
Si tamen non habet alios sumtus, et non tenetur ex officio
missam cantare, potest accipere denarios, sicuti conducti
sacerdotes faciunt, non quasi pretium missae, sed quasi
sustentamentum vitae. Sicché peccano di simonia
solamente quei sacerdoti, ch'essendo provveduti già
di rendite dalla chiesa con obbligo per causa del lor officio
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882 -
di
cantar la messa, o di amministrare i sagramenti, e vogliono
esigere altro stipendio; ma quando non son tenuti a tal
peso, ben possono esigerlo, non come prezzo del sagrificio,
ma come aiuto per la loro sostentazione. E così risponde
Tournely1 a coloro che dicono: Omnis pactio in rebus
sacris reprobanda est, cum datur spirituale pro temporali,
quod redolet simoniam: risponde colla dottrina di s. Tommaso:
Stipendium non datur tamquam pretium sacrificii, sed tamquam
sustentatio operantis.
Posto
dunque che le messe dette coll'onorario sono per sé
certamente lecite, ed anche approvate dalla pratica della
chiesa universale, essendo elle esenti da ogni vizio di
simonia, e di lucro turpe, sempre che le limosine diansi
affatto spontaneamente, come di sovra si è provato
con s. Tommaso, Gersone, Giovenino, Tournely, Tommasino,
Lambertini, Bellarmino, ecc., il mezzo insinuato dall'anonimo
di abolirle, e d'introdurre di nuovo le messe pubbliche
colle obblazioni comuni de' fedeli, secondo le presenti
circostanze pare indubitato che riuscirebbe cosa molto più
nociva, che utile. Scrive il Tommasino nella sua opera,
che se si mettesse in piede questo mezzo, voluto dall'anonimo,
vedrebbesi nella chiesa una moltitudine di sconcerti e di
danni più gravi degli stessi abusi dall'anonimo descritti.
Ed in verità al presente ch'è cessata l'antica
carità, ed anche l'antica necessità di mantener
le chiese, che ben sono state provvedute da' fedeli, se
fosse proibito l'uso degli onorari, non vi sarebbero più
certamente le obblazioni antiche; ed all'incontro i tanti
sacerdoti che vivono al presente colle limosine delle messe,
quanti disordini e scandali commetterebbero, ed a quali
offici e mestieri, per vili che fossero, non si darebbero,
costretti dalla necessità di vivere, se mancassero
le limosine delle messe!
Anche
l'approvatore del libro dell'anonimo, nell'approvazione
che ne fa, riprova questo mezzo così da lui esagerato:
Ma questo costume (dice, cioè delle messe pubbliche
colle obblazioni) difficilissimo a ristabilirsi, non potrebbe
esser sufficiente per lo mantenimento di molti parochi,
e sacerdoti secolari, e regolari.
Il
miglior mezzo è pertanto di rimediare agli abusi
delle messe prezzolate sembra quello di s. Tommaso l'angelico,
cioè che i vescovi attendano ad osservare quel che
prescrive il conc. di Trento, di non ordinare in sacris,
se non quei chierici che han vera intenzione d'impiegarsi
in servire Dio, e non già di procacciarsi per mezzo
dell'ordine onori e comodità terrene, per vivere
più adagiatamente: Accurate investigandum, num
videlicet Dei causa tantum, aut potius suae commoditatis
gratia ad ordines capessendos aspirent, quaerentes quae
sua sunt, non quae Iesu Christi; lucris inhiantes, et honores
ab hominibus expetentes; quisquis talis est, non Dei filius,
nec ovilis Christi idoneus pastor futurus, sed mercenarius
est2.
Qui
nonperò dice l'anonimo: ma qual vescovo potrà
esser sicuro di tal buona intenzione? ed ancorché
per allora ne fosse certo, come potrà assicurarsi
della perseveranza di tale intenzione? Dunque (conclude)
è impossibile in ciò non restare ingannato.
Dunque, io ripiglio, da oggi avanti non dovranno ordinarsi
più sacerdoti, mentre non può aversi la sicurtà
della loro buona intenzione, e tanto meno della loro perseveranza?
Ma in questa terra di tenebre ognuno sa, che dagli uomini
non può operarsi che a modo umano. Della detta buona
intenzione non potrà aversi sicurtà fisica,
ma ben può aversi la morale, e questa basta per quietare
le coscienze de' vescovi; lo stesso dicesi della perseveranza.
Non
si è negato, né si nega, che colla moltiplicità
delle messe stipendiate siansi introdotti molti abusi; ma
dee considerarsi, che in tutte le specie delle umane faccende,
in tutti gli offici, magistrature, commerci, quantunque
stabiliti con santissime leggi, sempre col tempo vi si sono
introdotti gli abusi. La malizia umana gli rende inevitabili;
anzi le cose più sante nel mondo sono spesso le più
abusate; ma questo non fa ch'elle non sieno più sante.
Onde bisogna procurar quanto si può d'impedire il
male, ma non già di abolire il tutto. Scrive s. Agostino,
che in ogni stato, in ogni condizione si trovano de' buoni
e cattivi cristiani, de' buoni
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883 -
e
cattivi religiosi: ve ne sono, e ve ne saranno sempre.
Resta
solamente a dir qui qualche cosa degli altari privilegiati,
de' quali l'anonimo ingiustamente parla con qualche disprezzo;
mentre parlando egli degli abusi che si commettono per causa
degli onorari, dice: Alcuni vogliono, che quelle messe si
dicano ad un altare privilegiato, come se la sorgente delle
grazie ne scorresse con maggior abbondanza. Ma rispondiamo,
che l'abbondanza delle grazie non nasce già da quell'altare,
ma dalla concessione del sommo pontefice, che per ragione
della suprema potestà a lui data da Gesù Cristo
nella chiesa universale, come dichiarò il concilio
di Trento1, dicendo, pro suprema potestate sibi in ecclesia
universa tradita, ben può applicare dal tesoro de'
meriti di Gesù Cristo, e de' santi, tanta parte,
quanta ne bisogna per cancellare le colpe di quell'anima,
per cui si applica la messa. Udiamo quel che ne scrive il
dottissimo card. Lambertini2. È d'uopo (egli dice)
il supporre, esser sentenza certa e comune de' teologi,
giovare a' morti le indulgenze, non per modo di potestà
giudiziaria, com'è nelle indulgenze per li vivi,
ma per modo di suffragio; ed a questo principio appoggiasi
la concessione, che si fa dal papa, dell'altare privilegiato,
applicando per modo di suffragio nella messa, che in quello
si celebra per l'anima di un defunto, tanta soddisfazione
dal tesoro della chiesa, quanta basta per liberare quell'anima
dalle pene del purgatorio, secondo piacerà a Dio:
Eum a poenis purgatorii, quantum divinae bonitati placuerit,
per modum suffragii liberari possit. Parole di Gregorio
XIII. nella concessione di un altare privilegiato. Osserva
il card. Bellarmino3, che sin dal tempo di Pasquale I. (scrive
il Bellarmino) indulgentiam istam concessit, ut qui
pro anima alicuius particularis personae defunctae tot missas
celebraverit in capella s. Zenonis in ecclesia s. Praxedis,
animam illam de purgatorii poenis eripiat.
Il
suddetto poi cardinal Lambertini nel luogo citato avverte
più cose degne di notarsi su questi altari privilegiati,
ch'io non voglio lasciare. Scrive, che sotto Clemente XI.
da una congregazione di cardinali fu introdotto lo stile
di concedere per un giorno della settimana l'altare privilegiato
a quelle chiese, in cui vi fossero almeno cinque messe cotidiane
fisse: per due giorni poi alle chiese, in cui vi fossero
dieci messe fisse: e per tre giorni poi, ove vi fossero
quindici messe: ma che per l'altare privilegiato cotidiano
fosser necessarie quaranta messe fisse: e secondo il decreto
d'Innocenzo XII. col consiglio della s.c. determinato a'
5. di giugno 1694., che necessaria omnino sit singulis diebus
celebratio missarum praefinitarum. E tal decreto fu di nuovo
approvato dal papa. Di più la S.C. sotto Clemente
XI. decise, che restassero sospese le indulgenze dell'altare
privilegiato, se fossero mancate le messe, ancorché
i religiosi si fossero trovati lontani per causa delle prediche
in tempo di quaresima, o dell'avvento, o pure in occasion
di feste, o funerali; dichiarò nondimeno, che corrono
le indulgenze, se il numero delle messe mancasse per causa
d'infermità de' religiosi, o de' preti destinati
a celebrare le messe in quella chiesa.
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1
Sess. 22. decr. de observ. etc.
2
L. 18. de' decreti p. 575. a tergo.
3
Cit. notif. 56. n. 11.
4
Part. 1. c. 12. n. 411.
5
L. 3. c. 12. n. 5.
6
Cit. notif. 56. n. 3.
--------------------------------------------------------------------------------
1
L.26. decret. fol.61
2
2.Tim.2.
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1
Cocleo in a. 3. conf. august. il card. Bellarmino de euchar.
l. 6. c. 9. Estio in 4. dist. 12. p. 17. Il card. Bona l.
rerum liturg. c. 14. Silvio in 2. p. quaest. 163. a 5.,
e 'l p. Gianlorenzo Berti theol. l. 33. de euch. c. 21.
prop. 3. n. 12.
2
Or. 19.
3
Hist. eccl. l. 2.
4
Hom. 37. in ev.
5
Praef. in sec. II. Bened.
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1
Pag. 6. a. 1.
2
Th. de euch. part. 8. c. 2.
3
Praelect. t. 9. de euch. q. 4. a 5.
4
In 4. sent. dist. 11. q. 1. qu. 3.
5
P. 4 de euch. qu. 10.
6
Tom. 4. in declar concilior. diss. de actis s. Leonis. IX.
cap. 7.
7
L. 1. rerum liturg. c. 13.
8
Part. 3. c. 71. n. 8.
9
Par. 2. § 2.
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1
In 4. sent. dist. 45. qu. 2. a. 4. q. 3. ad 2.
2
In 4. a. 1. qu. 3.
3
Quodib. 20.
4
In 3. part. d. 79. sect. 9. n. 981.
5
De iust. l. 9. q. 2.
6
Theol. dogm. etc. t. 1. l. 2. a. 6. propos. 1.
7
Tract. ascet. de sacr. miss. c. 1. § 4.
8
De iust. et iure l. 9. q. 2. a. 2.
9
Theol. t. 2. de euch. c. 5.
10
Compend. de sacram. t. 2. p. 297.
11
Sup. ad 3. p. q. 79. a 5.
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1
C. 3. p. 134.
2
Sup. in 3. p. q. 71. a. 13.
3
To. 5. tract. de eccl. par. 2. c. 9. sect. 4.
4.
Cit. notif. 56. n. 4.
5.Trat.
de solitud. eccles. part.
6
1. Cor. 9.
7
Sess. 22. decr. de observ. in celeb. misse.
--------------------------------------------------------------------------------
1
Cit. not. 56. n. 7.
2
2. 2. q. 100. a. 2.
3
1. Cor. 9.
4
Cap. 2. de pastore.
5
Cit. a. 2. ad 2.
6
1. Cor. 8.
7
4. sent. dist. 25. quaest. 3. a. 29. ad 4.
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1
Praelect. de euch. a. 9. de honorario tom. 9. p. 414.
2
S. Thom. 2. 2. q. 189. a. 1. ad. 3.
1
Sess. 14. c.7.
2
Cit. notif. 59. al n.15.
3
Tract. de indulg. l.1. c. 14.