Lettera
Apostolica In eminenti, di Papa Clemente Vescovo, servo
dei servi di Dio
A
tutti i fedeli, salute e Apostolica Benedizione.
Posti
per volere della Clemenza Divina, benché indegni,
nell’eminente Sede dell’Apostolato, onde adempiere al debito
della Pastorale provvidenza affidato a Noi, con assidua
diligenza e con premura, per quanto Ci è concesso
dal Cielo, abbiamo rivolto il pensiero a quelle cose per
mezzo delle quali — chiuso l’adito agli errori ed ai vizi
— si conservi principalmente l’integrità della Religione
Ortodossa, e in questi tempi difficilissimi vengano allontanati
da tutto il mondo Cattolico i pericoli dei disordini.
Già
per la stessa pubblica fama Ci è noto che si estendono
in ogni direzione, e di giorno in giorno si avvalorano,
alcune Società, Unioni, Riunioni, Adunanze, Conventicole
o Aggregazioni comunemente chiamate dei Liberi muratori
o des Francs Maçons, o con altre denominazioni chiamate
a seconda della varietà delle lingue, nelle quali
con stretta e segreta alleanza, secondo loro Leggi e Statuti,
si uniscono tra di loro uomini di qualunque religione e
setta, contenti di una certa affettata apparenza di naturale
onestà. Tali Società, con stretto giuramento
preso sulle Sacre Scritture, e con esagerazione di gravi
pene, sono obbligate a mantenere un inviolabile silenzio
intorno alle cose che esse compiono segretamente.
Ma
essendo natura del delitto manifestarsi da se stesso e generare
il rumore che lo denuncia, ne deriva che le predette Società
o Conventicole hanno prodotto tale sospetto nelle menti
dei fedeli, secondo il quale per gli uomini onesti e prudenti
l’iscriversi a quelle Aggregazioni è lo stesso che
macchiarsi dell’infamia di malvagità e di perversione:
se non operassero iniquamente, non odierebbero tanto decisamente
la luce. Tale fama è cresciuta in modo così
considerevole, che dette Società sono già
state proscritte dai Prìncipi secolari in molti Paesi
come nemiche dei Regni, e sono state provvidamente eliminate.
Noi
pertanto, meditando sui gravissimi danni che per lo più
tali Società o Conventicole recano non solo alla
tranquillità della temporale Repubblica, ma anche
alla salute spirituale delle anime, in quanto non si accordano
in alcun modo né con le Leggi Civili né con
quelle Canoniche; ammaestrati dalle Divine parole di vigilare
giorno e notte, come servo fedele e prudente preposto alla
famiglia del Signore, affinché questa razza di uomini
non saccheggi la casa come ladri, né come le volpi
rovini la Vigna; affinché, cioè, non corrompa
i cuori dei semplici né ferisca occultamente gl’innocenti;
allo scopo di chiudere la strada che, se aperta, potrebbe
impunemente consentire dei delitti; per altri giusti e razionali
motivi a Noi noti, con il consiglio di alcuni Venerabili
Nostri Fratelli Cardinali della Santa Romana Chiesa, a ancora
motu proprio, con sicura scienza, matura deliberazione e
con la pienezza della Nostra Apostolica potestà,
decretiamo doversi condannare e proibire, come con la presente
Nostra Costituzione, da valere in perpetuo, condanniamo
e proibiamo le predette Società, Unioni, Riunioni,
Adunanze, Aggregazioni o Conventicole dei Liberi Muratori
o des Francs Maçons, o con qualunque altro nome chiamate.
Pertanto, severamente, ed in virtù di santa obbedienza,
comandiamo a tutti ed ai singoli fedeli di qualunque stato,
grado, condizione, ordine, dignità o preminenza,
sia Laici, sia Chierici, tanto Secolari quanto Regolari,
ancorché degni di speciale ed individuale menzione
e citazione, che nessuno ardisca o presuma sotto qualunque
pretesto o apparenza di istituire, propagare o favorire
le predette Società dei Liberi Muratori o Francs
Maçons o altrimenti denominate; di ospitarle o nasconderle
nelle proprie case o altrove; di iscriversi ed aggregarsi
ad esse; di procurare loro mezzi, facoltà o possibilità
di convocarsi in qualche luogo; di somministrare loro qualche
cosa od anche di prestare in qualunque modo consiglio, aiuto
o favore, palesemente o in segreto, direttamente o indirettamente,
in proprio o per altri, nonché di esortare, indurre,
provocare o persuadere altri ad iscriversi o ad intervenire
a simili Società, Unioni, Riunioni, Adunanze, Aggregazioni
o Conventicole, sotto pena di scomunica per tutti i contravventori,
come sopra, da incorrersi ipso facto, e senza alcuna dichiarazione,
dalla quale nessuno possa essere assolto, se non in punto
di morte, da altri all’infuori del Romano Pontefice pro
tempore.
Vogliamo
inoltre e comandiamo che tanto i Vescovi, i Prelati Superiori
e gli altri Ordinari dei luoghi, quanto gl’Inquisitori dell’eretica
malvagità deputati in qualsiasi luogo, procedano
e facciano inquisizione contro i trasgressori di qualunque
stato, grado, condizione, ordine dignità o preminenza,
e che reprimano e puniscano i medesimi con le stesse pene
con le quali colpiscono i sospetti di eresia. Pertanto concediamo
e attribuiamo libera facoltà ad essi, e a ciascuno
di essi, di procedere e di inquisire contro i suddetti trasgressori,
e di imprigionarli e punirli con le debite pene, invocando
anche, se sarà necessario, l’aiuto del braccio secolare.
Vogliamo
poi che alle copie della presente, ancorché stampate,
sottoscritte di mano di qualche pubblico Notaio e munite
di sigillo di persona costituita in dignità Ecclesiastica,
sia prestata la stessa fede che si presterebbe alla Lettera
se fosse esibita o mostrata nell’originale.
A
nessuno dunque, assolutamente, sia permesso violare, o con
temerario ardimento contraddire questa pagina della Nostra
dichiarazione, condanna, comandamento, proibizione ed interdizione.
Se qualcuno osasse tanto, sappia che incorrerà nello
sdegno di Dio Onnipotente e dei Santi Apostoli Pietro e
Paolo.
Clemente
P.P. XII
***
Traduzione
del testo integralmente trascritto da Papa Benedetto
XIV nella bolla Providas Romanorum, del 18-3-1751,
in Tutte le encicliche e i principali documenti pontifici
emanati dal 1740. 250 anni di storia visti dalla Santa Sede,
vol. I, Benedetto XIV (1740-1758), a cura di Ugo Bellocchi,
Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1993,
pp. 289-291.